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La stretta normativa contro il greenwashing e l’impatto sui gas serra di Filippo Poletti

di Filippo Poletti | LinkedIn Top Voice Italia.

È la novità di cui tanti parlano oggi: l’entrata in vigore del decreto-legislativo numero 30 del 20 febbraio 2026, che recepisce la direttiva europea 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e la lotta al greenwashing. Operativo dal 27 settembre 2026, il provvedimento segna un punto di svolta decisivo nella lotta al greenwashing, imponendo regole molto stringenti sulle dichiarazioni ambientali. Senza il supporto di una certificazione specifica e di dati verificabili, infatti, le aziende non possono più utilizzare claim generici come “green”, “carbon neutral” o “eco-friendly” e non possono fare dichiarazioni sul futuro senza sottoporsi a verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
La quantificazione dei gas a effetto serra (in inglese greenhouse gas, GHG) diventa, in questo contesto, un elemento centrale. Le organizzazioni che definiscono obiettivi di neutralità carbonica al 2030 o al 2050 devono necessariamente partire da una baseline certificata e attestata, poiché, in assenza di questa base, gli obiettivi dichiarati perderebbero di chiarezza e credibilità. Il decreto solleva questioni complesse, tra cui la distinzione tra etichette e asserzioni, un tema su cui si attende ancora chiarezza interpretativa da parte delle autorità competenti, in particolare l’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato), per evitare frammentazioni nelle interpretazioni a livello nazionale.

Cosa c’è da sapere sul decreto-legge 30 del 2026 e sulla carbon footprint aziendale

Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto dell’esperta Laura Severino, Head of Decarb & Chain of Custody Product Management di RINA, riflettendo su questi quattro temi:

1.      Il decreto-legge 30 del 2026: criticità e necessità operative

2.      La “carbon footprint” di un’organizzazione: quantificazione, rendicontazione e verifica

3.      I suggerimenti sul calcolo degli indicatori della “carbon footprint” di organizzazione

4.      Cosa possono fare le grandi e le piccole aziende e cosa può fare l’Italia

 

Si tratta di alcuni spunti che potranno essere approfonditi nei momenti formativi proposti da Generazione Vincente Academy.

Il decreto-legge 30 del 2026: criticità e necessità operative

«Alla luce del nuovo decreto-legge – spiega Severino – le imprese si trovano di fronte alla necessità di un cambio di paradigma. Non è più sufficiente, come accadeva in passato, limitarsi all’acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni di GHG della loro organizzazione senza intraprendere iniziative concrete all’interno dei propri confini organizzativi. Sebbene l’uso dei crediti di carbonio rimanga una pratica legittima, il nuovo quadro normativo scoraggia la compensazione come unica strategia, richiedendo che essa sia inserita in un piano strutturato di riduzione delle emissioni di GHG residue».

Le principali criticità che le aziende devono affrontare includono la necessità di avere una baseline verificata, senza la quale ogni dichiarazione futura rischia di essere contestata. Esiste inoltre una forte variabilità nelle interpretazioni tra i vari attori del mercato, rendendo difficile per le aziende orientarsi in assenza di linee guida chiare.

Le aziende devono dotarsi di piani di decarbonizzazione che includano risorse assegnate e responsabilità definite, rendendo il percorso plausibile all’ente di verifica. È fondamentale, a questo proposito, che gli enti deputati alla tutela della concorrenza e del mercato facciano chiarezza sulle definizioni, per evitare che le aziende si muovano in un contesto di incertezza operativa.

La “carbon footprint” di un’organizzazione: quantificazione, rendicontazione e verifica

Il nuovo decreto-legislativo – prosegue Severino – non cita chiaramente la norma internazionale ISO 14064-1 ma è indubbio che per definire la baseline questa norma internazionale che definisce i requisiti per la quantificazione e la rendicontazione delle carbon footprint di organizzazione è la migliore scelta. A differenza della carbon footprint di prodotto che stabilisce i criteri per calcolare l’impatto ambientale di un singolo bene o servizio lungo tutto il suo ciclo di vita, questa norma si concentra sull’intera struttura aziendale».

Il processo si articola in fasi precise: la definizione dei confini organizzativi (quali siti aziendali includere, tramite il controllo operativo o finanziario) e dei confini di rendicontazione (ossia identificazione delle sorgenti che emettono o assorbono gas serra). Le fonti sono suddivise in sei categorie, spesso semplificate negli standard Scope 1 (emissioni dirette da fonti di proprietà), Scope 2 (emissioni indirette da consumo di energia) e Scope 3 (altre emissioni indirette, come trasporti e prodotti utilizzati).

La quantificazione si basa quasi sempre sul calcolo (dato di attività moltiplicato per il fattore di emissione) piuttosto che sulla misurazione diretta. È necessario considerare tutti i gas serra (CH4, N2O, SF6, ecc.), convertendoli in CO2 per ottenere un valore unico di CO2 equivalente. L’organizzazione redige un rapporto di inventario che risponde a requisiti specifici. Successivamente, un ente terzo accreditato (come ad esempio RINA, accreditato da Accredia) esegue la verifica e rilascia un documento formale (opinione di verifica) che attesta la correttezza dei dati e riporta le emissioni suddivise per categoria.

I suggerimenti sul calcolo degli indicatori della “carbon footprint” di organizzazione

«Per le aziende che intraprendono questo percorso di quantificazione, rendicontazione e verifica, la gestione dei dati è cruciale – precisa Severino –. È importante considerare la redazione dell’inventario come un percorso di miglioramento continuo, non necessariamente perfetto fin dal primo anno. Alcuni suggerimenti pratici includono la gestione della qualità dei dati, partendo anche da dati primari (specifici dell’azienda), ma qualora non siano disponibili utilizzando dati secondarI per poi migliorare la qualità dell’inventario nel tempo.

Quando un’azienda calcola l’impronta di carbonio del consumo di elettricità (Scope 2 secondo il GHG Protocol), la norma prevede due metodi di conteggio diversi a seconda di ciò che si vuole misurare: dove ti trovi fisicamente o cosa compri a livello contrattuale. È il cosiddetto “approccio location-based” o “market-based”. Per la ISO 14064-1 il location-based è obbligatorio ma molte aziende preferiscono rendicontare secondo entrambi per dimostrare l’acquisto di energia rinnovabile.

Inoltre, per le emissioni di Scope 3, è possibile condurre un’analisi di materialità per escludere fonti poco rilevanti o difficili da quantificare, mentre Scope 1 e Scope 2 devono essere sempre considerati. Per il piano di decarbonizzazione, infine, oltre agli obiettivi di lungo termine (es. neutralità carbonica), è essenziale definire obiettivi intermedi per monitorare i progressi.

Cosa possono fare le grandi e le piccole aziende e cosa può fare l’Italia

Attualmente in Italia l’adozione della norma internazionale ISO 14064-1 è trainata principalmente dalle grandi imprese, spesso spinte dagli investitori esigenti. Le piccole e medie imprese sono meno presenti in questo ambito, nonostante esistano esempi virtuosi che hanno integrato inventari, indicatori e standard di neutralità carbonica.

«Per incentivare una partecipazione più ampia, il sistema Italia potrebbe introdurre incentivi finanziari per le attività di quantificazione e rendicontazione specificamente per le piccole e medie imprese, facilitando l’accesso a questo tipo di servizio», commenta Severino.

Inoltre, manca un database nazionale pubblico degli inventari GHG, con i dati frammentati tra i vari enti accreditati: «La creazione di un registro nazionale, gestito da Accredia, darebbe maggiore trasparenza al mercato. Il Codice degli Appalti ha già citato la norma 14064-1, ma una scrittura più precisa e vincolante potrebbe stimolare ulteriormente l’adozione da parte delle imprese che operano nel settore pubblico», conclude Severino.

Infine, è necessario promuovere la consapevolezza che la rendicontazione non è solo un obbligo, ma uno strumento strategico per la competitività e la riduzione dei costi energetici nel lungo periodo.

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Ottobre 22, 2026


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