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– Impatto operativo: dalla voce TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria, dal francese Tarif Intégré de la Communauté Européenne), ad esempio, dipendono direttamente l’aliquota del dazio applicabile, le misure di politica commerciale (dazi antidumping, quote, sospensioni tariffarie) e la presenza di vincoli di natura extradoganale (certificazioni sanitarie, controlli radiometrici, marcatura CE).
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– Gestione del rischio: la responsabilità dell’attribuzione della voce doganale ricade sempre sul proprietario e il dichiarante della merce, mai sullo spedizioniere. L’errata classificazione di dazi (con l’identificazione di dazi inferiori) costituisce una violazione sostanziale, sanzionabile per sottofatturazione o evasione dei dazi.
Per quanto riguarda il secondo elemento cardine, vale a dire l’origine delle merci, occorre distinguere quella preferenziale da quella non preferenziale.
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– Origine non preferenziale (“Made in”): identifica il Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Determina l’applicazione del “Made in”, la sottoposizione a dazi antidumping, contingentamenti o misure restrittive (ad esempio, sanzioni internazionali).
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– Origine preferenziale: si basa sugli accordi di libero scambio sottoscritti dall’Unione Europea con Paesi terzi (ad esempio, con la Corea, il Giappone e la Svizzera). Se comprovata da idonea documentazione (come il certificato di circolazione delle merci EUR.1, la dichiarazione su fattura con status di esportatore autorizzato oppure la registrazione al sistema telematico REX), consente l’importazione a dazio zero o ridotto.
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– Documentazione d’appoggio: l’origine preferenziale richiede il possesso delle dichiarazioni di origine del fornitore, strutturate secondo i requisiti di lavorazione previsti dai singoli accordi.
L’ultimo elemento cardine è il valore in dogana. Determinare la base imponibile su cui calcolare i dazi e l’IVA richiede la corretta applicazione dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione Europea (CDU), basato sul valore di transazione. La scelta del termine di resa (secondo le regole standard globali o Incoterms 2020) definisce il punto di ripartizione dei costi e dei rischi. Per passare dal valore di fattura al valore in dogana occorre sommare o sottrarre alcune voci di costo. Nello specifico, queste sono le componenti da integrare obbligatoriamente:
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– costi di trasporto, carico e assicurazione fino al punto di ingresso nel territorio doganale dell’UE;
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– royalties e diritti di licenza relativi alle merci, che il compratore deve pagare come condizione della vendita;
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– spese di imballaggio e costi di beni o servizi forniti gratuitamente o a prezzo ridotto dal compratore al venditore per la produzione.
Queste sono, invece, le componenti da dedurre:
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– spese di trasporto successive all’ingresso nel territorio UE, costi di montaggio o assistenza tecnica post-importazione (purché evidenziati e distinti in fattura dal prezzo delle merci).
La gestione documentale
La gestione doganale richiede il completo superamento della documentazione cartacea fisica a favore di flussi informatici integrati. L’interoperabilità tra il software di gestione ERP utilizzato in azienda e i sistemi telematici doganali garantisce lo scambio di dati immediato e riduce a zero il rischio di errori manuali. Attraverso il cassetto doganale e il fascicolo elettronico, l’azienda accede direttamente ai documenti di svincolo e riepilogativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo il pieno tracciamento telematico e la validità fiscale alle operazioni di import ed export.
I documenti necessari in questa fase sono i seguenti:
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– fattura commerciale: deve indicare con precisione la descrizione merceologica, la valuta, il codice univoco EORI (acronimo di Economic Operators Registration and Identification), la voce doganale, l’origine e la resa Incoterms prescelta;
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– packing list: fondamentale per i controlli fisici, riporta la ripartizione dei colli, i pesi netti e lordi;
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– documenti di trasporto (la lettera di vettura internazionale o CMR, la polizza di carico B/L, la lettera di vettura aerea o AWB): costituiscono la prova dell’uscita fisica o dell’ingresso delle merci nei territori doganali;
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– licenze e certificazioni di conformità, obbligatori per merci soggette a norme speciali: si va dalla marcatura CE alle autorizzazioni per beni a duplice uso, fino ai certificati sanitari e fitosanitari, ai rapporti CBAM (ossia le comunicazioni obbligatorie delle emissioni di gas serra incorporate nelle merci, importate nell’Unione Europea da Paesi extra-UE).
Adempimenti fiscali e regimi speciali
Pianificare le operazioni doganali evita di bloccare liquidità in azienda. Vediamo i tre passaggi fondamentali:
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– gestione dell’IVA all’importazione: l’IVA non va obbligatoriamente anticipata in dogana. Chi esporta con regolarità può usare la dichiarazione d’intento (plafond IVA) o il pagamento differito, evitando uscite di cassa immediate;
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– deposito doganale: permette di stoccare la merce estera senza dover pagare subito i dazi e l’IVA. Le imposte si versano solo quando i prodotti vengono effettivamente venduti sul mercato europeo; nel caso in cui la merce sia riesportata fuori dall’UE, non si pagano le imposte;
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– perfezionamento attivo e passivo: serve a chi invia o riceve materiali da lavorare all’estero. Permette di spostare temporaneamente i componenti per la lavorazione senza pagare dazi sulle materie prime, riducendo i costi di produzione.
Compliance e prevenzione dei rischi
In un quadro sanzionatorio sempre più severo, la gestione superficiale dei dati d’importazione ed esportazione espone l’azienda a contestazioni amministrative, ricadute penali e pesanti ripercussioni sulla responsabilità d’impresa. Vediamo il quadro complessivo:
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– contrabbando e reati tributari: l’errata dichiarazione di valore, di quantità o di origine non comporta solo sanzioni amministrative o il recupero dei dazi. Al superamento delle soglie di legge scattano la responsabilità penale e la contestazione di contrabbando;
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– integrazione con la responsabilità aziendale (decreto legislativo 231 del 2001): le frodi doganali e i reati connessi rientrano tra i reati della responsabilità amministrativa delle società. Senza presidi adeguati, le sanzioni non colpiscono solo i singoli firmatari, ma si riflettono sull’intera azienda con sanzioni pecuniarie, misure interdittive o sospensione delle licenze;
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– internal audit e procedure (SOP): la prevenzione richiede la creazione di checklist interne per validare la documentazione commerciale e tecnica prima della trasmissione agli spedizionieri, azzerando gli errori alla fonte ed evitando blocchi della merce in dogana.
Semplificazioni e certificazione di affidabilità (AEO)
Passare a una gestione doganale evoluta significa anticipare i controlli e iniziare a governarli. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione delle aziende specifici strumenti per abbattere i tempi di giacenza e ottenere certezze operative, prima ancora che la merce parta:
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– status di operatore economico autorizzato (AEO, in inglese Authorized Economic Operator): è la certificazione di affidabilità rilasciata dalla dogana alle aziende finanziariamente solide, organizzate e con adeguati standard di sicurezza. Garantisce vantaggi operativi immediati come corsie preferenziali nei controlli, riduzione drastica delle verifiche fisiche e documentali, priorità nelle operazioni di sdoganamento e semplificazioni procedurali;
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– collaborazione con l’amministrazione (ITV e IVO): per evitare contestazioni o dubbi interpretativi al momento dello sdoganamento è possibile richiedere un parere preventivo direttamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) per la classificazione del codice merce e l’Informazione Vincolante sull’Origine (IVO) per la certificazione del “Made in” sono atti ufficiali, validi in tutta l’Unione Europea.
Dalla burocrazia alla strategia, il valore commerciale della gestione doganale
La gestione doganale non deve, dunque, essere considerata un semplice passaggio burocratico da delegare all’esterno (dagli spedizionieri alle agenzie doganali). Come abbiamo visto, ogni scelta documentale, classificazione o procedura ha un impatto diretto sui costi, sui tempi di resa e sulla conformità legale dell’azienda.
Pianificare strategicamente significa superare la logica delle urgenze, dei rischi e dei blocchi in dogana, per gestire l’intero flusso in maniera strutturata. Strumenti come le procedure interne (SOP), la certificazione AEO e le istanze preventive (ITV e IVO) dimostrano che la conformità o compliance non è un costo a fondo perduto, ma una reale leva competitiva.
Proteggere l’azienda dai rischi legali e velocizzare la catena di fornitura sono due facce della stessa medaglia. Chi gestisce gli aspetti doganali ha, sotto questo aspetto, una leva commerciale molto importante.