Il RENTRI: l’erede del SISTRI
Il RENTRI è il sistema che ha mandato in pensione la documentazione in forma cartacea dei registri cronologici di carico e scarico, e del formulario di identificazione dei rifiuti (il cosiddetto FIR). Ogni operazione viene gestita su un portale digitale collegato al sistema delle Camere di Commercio, con obbligo di conservazione dei dati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione o dalla data di compilazione: fanno eccezione i registri di smaltimento in discarica, conservati a tempo indeterminato.
Questo sistema nasce dalle ceneri del suo predecessore, il SISTRI (alla lettera, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), un progetto ambizioso lanciato nel 2009 per contrastare le ecomafie tramite la geolocalizzazione dei mezzi e monitorare in tempo reale il ciclo dei rifiuti, ma che si è rivelato fallimentare. Nonostante i costi sostenuti dalle imprese per tasse di iscrizione annuali, il SISTRI non è mai diventato pienamente operativo ed è stato abolito. Il RENTRI, al contrario, è un sistema funzionante che ha progressivamente coinvolto tutti gli operatori della filiera.
La normativa di riferimento
Il quadro normativo di riferimento si articola su più livelli. Le fonti primarie sono rappresentate dal decreto legislativo numero 152 del 2006, che definisce i pilastri del sistema attraverso articoli specifici: l’articolo 188-bis istituisce il sistema di tracciabilità, l’articolo 189 riguarda il catasto dei rifiuti, l’articolo 190 disciplina il registro cronologico di carico e scarico, e l’articolo 193 norma il trasporto dei rifiuti.
A queste fonti si aggiungono quelle secondarie rappresentate dal decreto ministeriale numero 59 del 2023. Questo decreto ha dettagliato le modalità di iscrizione al RENTRI. Ha introdotto, inoltre, il modello e il formato del registro cronologico di carico e scarico, così come il modello e il formato del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
La normativa è completata da diversi decreti direttoriali che definiscono aspetti pratici come le tempistiche (decreto direttoriale numero 97 del 2023), le modalità operative per l’accesso, l’iscrizione e la trasmissione dei dati al RENTRI (decreto direttoriale numero 143 del 2023), le modalità operative per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (decreto direttoriale numero 251 del 2023) e l’approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori (decreto direttoriale numero 254 del 2024).
L’iscrizione al RENTRI
L’obbligo di iscrizione al RENTRI è stato scaglionato in diverse fasi per coinvolgere progressivamente tutte le categorie di operatori del settore rifiuti.
- – Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: la prima finestra temporale ha riguardato gli operatori di maggiori dimensioni, tra cui impianti di trattamento, trasportatori, commercianti, intermediari, consorzi e produttori di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) con più di 50 dipendenti.
- – Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: la seconda fase ha coinvolto le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
- – Dal 12 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: l’ultima finestra di iscrizione è stata dedicata ai produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti.
La gestione del RENTRI da parte dell’operatore
Senza entrare nel merito dell’iscrizione al RENTRI, della compilazione del FIR e del registro di carico e scarico dei rifiuti, analizziamo la figura chiamata a operare, ossia chi deve essere incaricato dall’operatore ad agire sul portale RENTRI, utilizzando dispositivi di autenticazione digitale.
L’incaricato non deve necessariamente possedere un titolo di rappresentanza legale dell’azienda: può essere anche un soggetto esterno all’organizzazione. Questa flessibilità permette alle imprese di delegare la gestione operativa del RENTRI a consulenti o professionisti specializzati. Inoltre, l’elenco degli incaricati può essere modificato in qualsiasi momento senza che ciò comporti oneri o procedure complesse di variazione.
Le nuove responsabilità: da errore amministrativo a rischio penale
La novità più impattante introdotta con il RENTRI riguarda l’apparato sanzionatorio. Se prima un errore nella compilazione di un formulario di trasporto comportava una sanzione amministrativa pecuniaria, oggi la stessa svista può avere anche conseguenze penali in caso di rifiuti pericolosi.
Un errore sulla data, sull’indirizzo di destinazione o sulla tipologia di imballo (ad esempio, “fusti” invece di “cisternette”) blocca l’intera catena. Una volta che il trasportatore ha validato digitalmente la presa in carico, il documento è “blindato”. Se l’impianto di destinazione rileva un’anomalia, per non incorrere a sua volta in una sanzione, è costretto a respingere il carico. Questo respingimento obbliga a una comunicazione alla provincia di competenza che deve informare la Procura della Repubblica. Con una stima di 4-5 errori ogni 80 formulari, c’è il rischio di una grossa mole di lavoro per gli uffici giudiziari.
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nell’Unione europea
Mentre il RENTRI è un’iniziativa strettamente nazionale, a livello europeo si sta lavorando a un progetto parallelo per la digitalizzazione del trasporto transfrontaliero dei rifiuti. L’Unione europea ha stabilito che le procedure di esportazione e importazione dei rifiuti tra gli Stati membri debbano avvenire tramite la piattaforma centralizzata DIWASS (acronimo di Digital waste shipment system) gestita in collaborazione con le regioni. Basato sul regolamento numero 1157 del 2024, il sistema entrerà in vigore a partire dal 21 maggio 2026 e dematerializzerà i documenti di notifica e trasporto, coinvolgendo notificanti, trasportatori e destinatari.